STATUTO e Atto Costitutivo

STATUTO del Comitato di Quartiere Loreto
e atto costitutivo (19/10/2016)
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approvato dal Consiglio Direttivo del 21/11/2017
approvato in Assemblea Straordinaria del 14/12/2017

Art. 1 - DENOMINAZIONE
È costituito il Comitato di Quartiere Loreto con sede legale a Bergamo, presso il domicilio del presidente pro-tempore. Ai fini dello svolgimento dell’attività del comitato il quartiere può essere articolato in zone.

Art. 2 - FINALITÁ
Il Comitato è apartitico e non ha alcuno scopo di lucro. È espressione di partecipazione volontaria e democratica alla vita del quartiere e pertanto è fondato unicamente sull’attività gratuita da parte degli aderenti. Sulla base dei principi espressi dalla Legge n. 142/90, il Comitato promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini all’Amministrazione locale attraverso:
− l’approfondimento dei problemi e il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere;
− il confronto con gli organi elettivi del comune;
− la formulazione di proposte in ordine alla gestione pubblica di servizi sociali, urbani, ambientali, sociosanitari e culturali;
− la promozione di iniziative:
* per favorire un coordinato e armonico sviluppo urbanistico e lo sviluppo economico;
* per migliorare lo sviluppo culturale, le istituzioni scolastiche, l’assistenza sociale, i trasporti pubblici, la salute degli abitanti, la sicurezza sociale, la tutela dell’ambiente, il verde, gli impianti sportivi del quartiere;
* per provvedere alla organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni di interesse collettivo;
* per salvaguardare i valori di appartenenza e stimolare l’interesse della pubblica opinione sui problemi principali del quartiere.
Per gli scopi suddetti, il Comitato potrà chiedere e gestire contributi di privati e di enti. Gli introiti, comunque pervenuti, dovranno essere utilizzati per le finalità del comitato.

Art. 3 - ADESIONE AL COMITATO
L’adesione al Comitato è libera e volontaria ed impegna gli aderenti al rispetto delle finalità del comitato.  Gli aderenti sono di norma i residenti del quartiere. I limiti o confini del quartiere tengono conto della realtà storica, pertanto non necessariamente sono definiti rigidamente dallo stradario comunale ma terranno conto degli abitanti che vivono il quartiere, abitano nelle vie adiacenti e/o collegate direttamente al quartiere. L'adesione è riservata a persone fisiche che abbiano compiuto 16 anni di età, impegna i candidati a presentare richiesta scritta su apposito modulo declinando le proprie generalità e comporta il versamento di una quota contributiva annua.
Gli aderenti sono tenuti:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi;
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti del Comitato;
c) a versare il contributo annuale di cui al precedente paragrafo.

Gli associati hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
b) a partecipare alle riunioni assembleari con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche.
Gli aderenti non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà del Comitato. L’adesione al Comitato decade per recesso volontario o per esclusione. L’esclusione di un associato è prevista quando si sia accertato un inadempimento rispetto agli obblighi previsti dal presente statuto o un comportamento in grave contrasto con gli scopi del Comitato, ed in particolare per:
a) mancato versamento del contributo/dotazione per due anni;
b) persistenti violazioni degli obblighi previsti dal presente statuto.
In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Il soggetto receduto o escluso non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.

Art. 4 - ORGANI DEL COMITATO
Sono organi del Comitato:
a) L’assemblea generale;
b) il Consiglio Direttivo (che elegge al suo interno un Presidente, un Vice-presidente, un Segretario ed un Tesoriere).
Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, autorizzate e documentate.  

Art. 5 - ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni aderente dispone di un solo voto e in Assemblea può rappresentare con delega scritta un solo altro aderente.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività del Comitato ed in particolare:
a) approva il rendiconto economico annuale;
b) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
c) delibera su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico annuale e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un quinto degli aderenti ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento del Comitato.
L’assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice Presidente o su richiesta degli aderenti nella misura del 50% più uno.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con l’ausilio del Segretario. Le convocazioni devono essere effettuate con qualsiasi mezzo idoneo ad informare gli aderenti: avviso scritto, e/o per posta elettronica, e/o affissione di volantini nel quartiere, e/o pubblicazione sui giornali locali, ecc., con un preavviso di almeno sette giorni prima della data della riunione, con indicazione del luogo, della data ed orario e dell’ordine del giorno.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi degli aderenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
In caso di convocazione informale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega almeno due terzi degli aderenti. Anche per la deliberazione riguardante lo scioglimento del Comitato, e relativa devoluzione del patrimonio residuo, vigono le regole e le maggioranze di cui sopra.

ART. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO
La gestione del Comitato è affidata ad un Consiglio Direttivo, che dura in carica tre anni ed esercita le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Consiglio direttivo. Si compone di almeno 3 (tre) fino ad un massimo di 15 (quindici) consiglieri, comunque in numero dispari.
L’elettorato attivo e passivo è composto da tutti gli aderenti e l’elezione del Consiglio direttivo viene effettuata dall’Assemblea sulla base di un’unica lista aperta a tutte le candidature salvaguardando lo spirito di parità di genere.
I consiglieri decadono qualora sopravvengano condizioni di incompatibilità; nel caso di tre assenze ingiustificate consecutive; per causa di forza maggiore; per dimissioni volontarie.
Il consigliere uscente è sostituito dal Consiglio direttivo con il primo dei non eletti. In assenza di non eletti, il consiglio direttivo può procedere mediante l’istituto della cooptazione solo fino al massimo del 50% delle sostituzioni. In caso di contemporanee dimissioni di almeno due terzi dei consiglieri, le funzioni del Consiglio sono sospese, restando al Presidente (o Vice Presidente) il compito di svolgere le attività di normale amministrazioni fino alla nomina di un nuovo Consiglio, e di convocare, entro un massimo di tre mesi, l'assemblea elettiva.
Il Consiglio è convocato dal Presidente; in caso di suo momentaneo impedimento può essere convocato dal Vice Presidente. Per la validità della seduta del Consiglio direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri. Il Consiglio direttivo è convocato tramite lettera spedita o recapitata a mano, o via fax o per posta elettronica almeno 7 giorni prima; in caso di urgenza almeno 2 giorni prima, anche telefonicamente. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione.
Almeno 20 cittadini residenti nel quartiere possono richiedere l’inserimento nell’ordine del giorno del consiglio direttivo di uno specifico argomento che deve essere indicato nella richiesta recante firme autografe, con indicazione della residenza, del luogo e della data di nascita.
Almeno un terzo dei consiglieri può richiedere la convocazione del consiglio direttivo, indicando l’argomento all'O.d.G. 

Art. 7 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE
Ai fini dello svolgimento delle sue funzioni, il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Il Consiglio direttivo ha il compito di:
- dare attuazione allo scopo del Comitato ed esecuzione alle iniziative votate dall’assemblea;
- convocare l’assemblea degli aderenti ogni qualvolta se ne manifesti la necessità;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea;
- determinare la quota contributiva annuale, in relazione ai programmi ed alle esigenze del Comitato;
- deliberare in merito all’esclusione degli aderenti.
Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti anche da chi ha presieduto l’adunanza, vengono riportati su un apposito libro.
Il Presidente
Il Presidente, nominato dai consiglieri, ha il compito di presiedere sia il Consiglio che l’Assemblea. A lui è attribuita la rappresentanza legale del Comitato di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio Direttivo più anziano.
Il Segretario
Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e delle assemblee.
Il Tesoriere
Il Tesoriere, predispone entro il 30 Aprile di ogni anno il rendiconto economico annuale da sottoporre all’Assemblea, cura la gestione economica, firma gli ordini di incasso e quelli di pagamento.

Art. 8 - INCOMPATIBILITÁ
Non possono essere nominati consiglieri:
- i parlamentari; gli assessori ed i consiglieri comunali, provinciali e regionali;
- i soggetti che ricoprono incarichi di rappresentanza o esecutivi in qualità di presidente, vice presidente, tesoriere o segretario, in sedi di partiti o movimenti politici nazionali e locali comunque riconosciuti;
- i componenti designati dall’Amministrazione comunale di enti e società pubbliche controllate dal comune o da questo unitamente ad altri enti locali.
Chi intenda candidarsi alle elezioni politiche e amministrative deve rassegnare immediatamente le dimissioni dal Consiglio direttivo.
Nella seduta di insediamento il Consiglio direttivo dichiara le eventuali ineleggibilità e decadenze e provvede alla surroga.

Art. 9 - RINNOVO DEGLI ORGANI
Venti giorni prima dello scadere del triennio il Consiglio uscente indirà l’assemblea per il rinnovo degli organi, mediante tutte le possibili forme di comunicazione (manifesti, locandine, volantini, mass-media). I candidati, regolarmente iscritti, dovranno far pervenire la candidatura al Consiglio uscente, secondo le modalità indicate dall’Assemblea, che avrà anche il compito di disciplinare le votazioni. Le votazioni si svolgeranno secondo le indicazioni dell’Assemblea che formulerà una lista per i candidati alla presidenza e una lista per i membri del Consiglio.

Art. 10 - RISORSE E PATRIMONIO
Il comitato utilizza il proprio patrimonio destinandolo agli scopi indicati nel precedente articolo due, traendo le risorse da:
– quote sociali nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
− contributi di enti pubblici, privati e di singoli cittadini.

Art. 11 - ESTINZIONE
In caso di scioglimento o di estinzione del Comitato per qualsiasi causa, dopo il pagamento delle passività e la liquidazione del patrimonio, ogni residua attività verrà devoluta a fini di utilità sociale individuate dall’assemblea degli associati.

Art. 12 - NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, è fatto espresso richiamo al Codice Civile.

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