STATUTO del Comitato di Quartiere Loreto
e atto costitutivo (19/10/2016)
***
approvato dal Consiglio Direttivo del 21/11/2017
approvato in Assemblea Straordinaria del 14/12/2017
Art. 1 - DENOMINAZIONE
È costituito
il Comitato di Quartiere Loreto con sede legale a Bergamo, presso il domicilio
del presidente pro-tempore. Ai fini dello svolgimento dell’attività del
comitato il quartiere può essere articolato in zone.
Art. 2 - FINALITÁ
Il Comitato
è apartitico e non ha alcuno scopo di lucro. È espressione di partecipazione
volontaria e democratica alla vita del quartiere e pertanto è fondato
unicamente sull’attività gratuita da parte degli aderenti. Sulla base dei
principi espressi dalla Legge n. 142/90, il Comitato promuove e favorisce la
partecipazione dei cittadini all’Amministrazione locale attraverso:
−
l’approfondimento dei problemi e il miglioramento delle condizioni di vita del
quartiere;
− il
confronto con gli organi elettivi del comune;
− la
formulazione di proposte in ordine alla gestione pubblica di servizi sociali,
urbani, ambientali, sociosanitari e culturali;
− la
promozione di iniziative:
* per favorire un coordinato e armonico sviluppo urbanistico e lo
sviluppo economico;
* per migliorare lo
sviluppo culturale, le istituzioni scolastiche, l’assistenza sociale, i
trasporti pubblici, la salute degli abitanti, la sicurezza sociale, la tutela
dell’ambiente, il verde, gli impianti sportivi del quartiere;
* per provvedere alla organizzazione e allo svolgimento di
manifestazioni di interesse collettivo;
* per
salvaguardare i valori di appartenenza e stimolare l’interesse della pubblica
opinione sui problemi principali del quartiere.
Per gli
scopi suddetti, il Comitato potrà chiedere e gestire contributi di privati e di
enti. Gli introiti, comunque pervenuti, dovranno essere utilizzati per le
finalità del comitato.
Art. 3 - ADESIONE AL COMITATO
L’adesione
al Comitato è libera e volontaria ed impegna gli aderenti al rispetto delle
finalità del comitato. Gli aderenti sono
di norma i residenti del quartiere. I limiti o confini del quartiere tengono
conto della realtà storica, pertanto non necessariamente sono definiti
rigidamente dallo stradario comunale ma terranno conto degli abitanti che
vivono il quartiere, abitano nelle vie adiacenti e/o collegate direttamente al
quartiere. L'adesione è riservata a persone fisiche che abbiano compiuto 16
anni di età, impegna i candidati a presentare richiesta scritta su apposito
modulo declinando le proprie generalità e comporta il versamento di una quota
contributiva annua.
Gli aderenti
sono tenuti:
a) ad
osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni
legalmente adottate dagli organi;
b) a
mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti del Comitato;
c) a versare
il contributo annuale di cui al precedente paragrafo.
Gli
associati hanno diritto:
a) a partecipare
a tutte le attività promosse dal Comitato;
b) a
partecipare alle riunioni assembleari con diritto di voto;
c) ad
accedere alle cariche.
Gli aderenti
non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri
cespiti di proprietà del Comitato. L’adesione al Comitato decade per recesso
volontario o per esclusione. L’esclusione di un associato è prevista quando si
sia accertato un inadempimento rispetto agli obblighi previsti dal presente
statuto o un comportamento in grave contrasto con gli scopi del Comitato, ed in
particolare per:
a) mancato
versamento del contributo/dotazione per due anni;
b)
persistenti violazioni degli obblighi previsti dal presente statuto.
In ogni
caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto
all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà
di replica.
Il soggetto
receduto o escluso non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.
Art. 4 - ORGANI DEL COMITATO
Sono organi
del Comitato:
a) L’assemblea
generale;
b) il
Consiglio Direttivo (che elegge al suo interno un Presidente, un
Vice-presidente, un Segretario ed un Tesoriere).
Tutte le
cariche vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta
comunque il rimborso delle spese sostenute, autorizzate e documentate.
Art. 5 - ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea
è composta da tutti gli aderenti e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni
aderente dispone di un solo voto e in Assemblea può rappresentare con delega
scritta un solo altro aderente.
L’Assemblea
ordinaria indirizza tutta l’attività del Comitato ed in particolare:
a) approva
il rendiconto economico annuale;
b) elegge i
membri del Consiglio Direttivo;
c) delibera
su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea
ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per
l’approvazione del rendiconto economico annuale e ogni qualvolta lo stesso
Presidente o il Consiglio Direttivo o un quinto degli aderenti ne ravvisino
l’opportunità.
L’Assemblea
straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento del
Comitato.
L’assemblea
straordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vice
Presidente o su richiesta degli aderenti nella misura del 50% più uno.
Le assemblee
sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con
l’ausilio del Segretario. Le convocazioni devono essere effettuate con
qualsiasi mezzo idoneo ad informare gli aderenti: avviso scritto, e/o per posta
elettronica, e/o affissione di volantini nel quartiere, e/o pubblicazione sui
giornali locali, ecc., con un preavviso di almeno sette giorni prima della data
della riunione, con indicazione del luogo, della data ed orario e dell’ordine
del giorno.
L’Assemblea,
sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione
quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi degli aderenti ed in
seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
In caso di
convocazione informale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno
ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega almeno
due terzi degli aderenti. Anche per la deliberazione riguardante lo
scioglimento del Comitato, e relativa devoluzione del patrimonio residuo,
vigono le regole e le maggioranze di cui sopra.
ART. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO
La gestione
del Comitato è affidata ad un Consiglio Direttivo, che dura in carica tre anni
ed esercita le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Consiglio direttivo. Si
compone di almeno 3 (tre) fino ad un massimo di 15 (quindici) consiglieri,
comunque in numero dispari.
L’elettorato
attivo e passivo è composto da tutti gli aderenti e l’elezione del Consiglio
direttivo viene effettuata dall’Assemblea sulla base di un’unica lista aperta a
tutte le candidature salvaguardando lo spirito di parità di genere.
I
consiglieri decadono qualora sopravvengano condizioni di incompatibilità; nel
caso di tre assenze ingiustificate consecutive; per causa di forza maggiore; per
dimissioni volontarie.
Il
consigliere uscente è sostituito dal Consiglio direttivo con il primo dei non
eletti. In assenza di non eletti, il consiglio direttivo può procedere mediante
l’istituto della cooptazione solo fino al massimo del 50% delle sostituzioni.
In caso di contemporanee dimissioni di almeno due terzi dei consiglieri, le
funzioni del Consiglio sono sospese, restando al Presidente (o Vice Presidente)
il compito di svolgere le attività di normale amministrazioni fino alla nomina
di un nuovo Consiglio, e di convocare, entro un massimo di tre mesi,
l'assemblea elettiva.
Il Consiglio
è convocato dal Presidente; in caso di suo momentaneo impedimento può essere
convocato dal Vice Presidente. Per la validità della seduta del Consiglio
direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri. Il
Consiglio direttivo è convocato tramite lettera spedita o recapitata a mano, o
via fax o per posta elettronica almeno 7 giorni prima; in caso di urgenza
almeno 2 giorni prima, anche telefonicamente. La convocazione deve contenere
l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione.
Almeno 20
cittadini residenti nel quartiere possono richiedere l’inserimento nell’ordine
del giorno del consiglio direttivo di uno specifico argomento che deve essere
indicato nella richiesta recante firme autografe, con indicazione della
residenza, del luogo e della data di nascita.
Almeno un
terzo dei consiglieri può richiedere la convocazione del consiglio direttivo,
indicando l’argomento all'O.d.G.
Art. 7 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO,
DEL PRESIDENTE, DEL VICE PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO E DEL TESORIERE
Ai fini
dello svolgimento delle sue funzioni, il Consiglio nomina al suo interno un
Presidente, un Vice-presidente, un Segretario ed un Tesoriere.
Il Consiglio direttivo ha il compito
di:
- dare
attuazione allo scopo del Comitato ed esecuzione alle iniziative votate
dall’assemblea;
- convocare
l’assemblea degli aderenti ogni qualvolta se ne manifesti la necessità;
- provvedere
agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano
spettanti all’Assemblea;
-
determinare la quota contributiva annuale, in relazione ai programmi ed alle
esigenze del Comitato;
- deliberare
in merito all’esclusione degli aderenti.
Il Consiglio
Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei
suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso
di parità di voti, prevale il voto del presidente.
I verbali di
ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e
sottoscritti anche da chi ha presieduto l’adunanza, vengono riportati su un
apposito libro.
Il Presidente
Il
Presidente, nominato dai consiglieri, ha il compito di presiedere sia il
Consiglio che l’Assemblea. A lui è attribuita la rappresentanza legale del
Comitato di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento
le sue funzioni spettano al Vice-Presidente
o, in assenza, al membro del Consiglio Direttivo più anziano.
Il Segretario
Il
Segretario ha il compito di redigere i verbali delle adunanze del Consiglio
Direttivo e delle assemblee.
Il Tesoriere
Il
Tesoriere, predispone entro il 30 Aprile di ogni anno il rendiconto economico
annuale da sottoporre all’Assemblea, cura la gestione economica, firma gli
ordini di incasso e quelli di pagamento.
Art. 8 - INCOMPATIBILITÁ
Non possono
essere nominati consiglieri:
- i
parlamentari; gli assessori ed i consiglieri comunali, provinciali e regionali;
- i soggetti
che ricoprono incarichi di rappresentanza o esecutivi in qualità di presidente,
vice presidente, tesoriere o segretario, in sedi di partiti o movimenti
politici nazionali e locali comunque riconosciuti;
- i
componenti designati dall’Amministrazione comunale di enti e società pubbliche
controllate dal comune o da questo unitamente ad altri enti locali.
Chi intenda
candidarsi alle elezioni politiche e amministrative deve rassegnare
immediatamente le dimissioni dal Consiglio direttivo.
Nella seduta
di insediamento il Consiglio direttivo dichiara le eventuali ineleggibilità e decadenze
e provvede alla surroga.
Art. 9 - RINNOVO DEGLI ORGANI
Venti giorni
prima dello scadere del triennio il Consiglio uscente indirà l’assemblea per il
rinnovo degli organi, mediante tutte le possibili forme di comunicazione
(manifesti, locandine, volantini, mass-media). I candidati, regolarmente
iscritti, dovranno far pervenire la candidatura al Consiglio uscente, secondo
le modalità indicate dall’Assemblea, che avrà anche il compito di disciplinare
le votazioni. Le votazioni si svolgeranno secondo le indicazioni dell’Assemblea
che formulerà una lista per i candidati alla presidenza e una lista per i
membri del Consiglio.
Art. 10 - RISORSE E PATRIMONIO
Il comitato
utilizza il proprio patrimonio destinandolo agli scopi indicati nel precedente
articolo due, traendo le risorse da:
– quote
sociali nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
− contributi
di enti pubblici, privati e di singoli cittadini.
Art. 11 - ESTINZIONE
In caso di
scioglimento o di estinzione del Comitato per qualsiasi causa, dopo il
pagamento delle passività e la liquidazione del patrimonio, ogni residua
attività verrà devoluta a fini di utilità sociale individuate dall’assemblea
degli associati.
Art. 12 - NORME DI RINVIO
Per tutto
quanto non contemplato nel presente statuto, è fatto espresso richiamo al
Codice Civile.
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STATUTO: documento in formato pdf.

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